L'obbligo formativo
L’art. 34 della Costituzione della Repubblica dichiara obbligatoria e gratuita l’istruzione inferiore, per almeno otto anni.
Essa è impartita per i primi cinque anni nelle scuole elementari (istruzione primaria). Quella post-elementare obbligatoria è impartita nella scuola media, istituita dalla Legge n. 1859 del 1962 con la quale si è proceduto a trasformare in scuole medie le preesistenti scuole medie e di avviamento, le scuole d’arte, e le varie altre scuole e classi post-elementari.
L'obbligo formativo istituito con la legge 144 del 17 maggio 1999, rappresenta il dovere, ma soprattutto il diritto di frequentare attività formative fino al 18° anno di età.
A partire dagli anni ’90 l’istruzione ha subito alcune importanti riforme sottolineando l’importanza dell’educazione mirando al contempo a rafforzare il legame tra l’istruzione e la formazione professionale.
L’art. 68 della legge 144/99 istituisce pertanto l’obbligo di frequenza ad attività formative fino al compimento del diciottesimo anno d’età e sottolinea che tale obbligo può essere assolto all’interno di tre percorsi, anche integrati:
- nella scuola;
- nella formazione professionale regionale;
- nell’apprendistato.
I destinatari sono i giovani presenti nel territorio dello Stato che abbiano assolto l’obbligo di istruzione.
In particolare, sono interessati alla progressiva attuazione dell’obbligo formativo i giovani che:
a) nell’anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l’obbligo di istruzione;
b) nell’anno 2001 compiono 15 e 16 anni;
c) a partire dall’anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
Le principali innovazioni nella scuola riguardano la predisposizione di incontri di orientamento per i giovani che stanno per terminare l’obbligo scolastico e la possibilità di progettare percorsi formativi integrati.
La seconda alternativa attinente all’obbligo formativo, vale a dire la formazione professionale, è stata rafforzata dall’Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000, che ha previsto un percorso almeno biennale per il rilascio della qualifica; al termine di tale periodo è possibile optare per un ulteriore anno di specializzazione.
Infine, la terza tipologia di percorso formativo, quello dell’apprendistato, già riformato con l’art. 16 della legge 196/97, è stato ulteriormente potenziato con l’introduzione di ulteriori 120 ore di formazione esterna all’impresa. I contenuti di tali ore aggiuntive sono definiti dal DM n. 152 16/5/2001 che indica obiettivi e standard di riferimento.
Per l’attuazione dell’obbligo formativo sono stati adottati due distinti provvedimenti:
-
il DPR 12 luglio 2000, n.257 pubblicato della G.U. del 15.9.2000 n.216 con il quale sono disciplinati i compiti e le funzioni statali;
- l’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000, pubblicato sulla G.U. del 12 luglio 2000 n. 161, con il quale sono stati disciplinati i compiti e le funzioni delle Regioni e degli Enti locali . Il sistema integrato, nel quale l’obbligo formativo si colloca, pone i citati tre canali sullo stesso piano, valorizzandone la complementarietà e la sussidiarietà nel rispetto della specificità e della pari dignità di ciascun sistema che vi concorre . Le indicazioni contenute nel regolamento emanato con il D.P.R. 8.3.1999, n. 257 sull’autonomia scolastica e nel regolamento attuativo della L. 9/1999 emanato con decreto interministeriale 9.8.1999, n. 323 sull’elevamento dell’obbligo di istruzione facilitano l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione sino a 18 anni.
Le scuole autonome concorrono con gli altri soggetti del territorio a progettare e realizzare attività di informazione e di orientamento per sostenere i giovani a scegliere i percorsi, anche integrati con la formazione professionale e il lavoro, più rispondenti alle loro potenzialità e attitudini.
In proposito si richiamano gli articoli 3 e 4 del regolamento attuativo dell’art.68 della legge 144/99, emanato con DPR n. 257/00, concernente l’obbligo formativo, che sottolineano la necessità di azioni concertate tra i responsabili dell’amministrazione scolastica periferica, le Regioni e gli Enti Locali per promuovere e facilitare la collaborazione tra le scuole, le altre agenzie e i servizi che operano sul territorio, in particolare con i servizi per l’impiego .
Uno dei momenti decisivi per un compiuto esercizio del citato diritto è costituito dall’ultimo anno dell’obbligo scolastico elevato a 15 anni, con l’obiettivo di contenere la dispersione scolastica anche attraverso il rientro dei giovani con insufficienti livelli di scolarizzazione con l’offerta di percorsi individuali di crescita culturale e professionale.
In proposito si richiamano gli articoli 6 e 7 del citato regolamento sull’obbligo formativo, che prevedono la possibilità di transitare, con l’introduzione delle “passerelle”, tra sistemi formativi diversi (art. 6) e la possibilità di progettare e realizzare percorsi individualizzati, flessibili e integrati (art. 7).
L’attuazione dell’obbligo formativo implica l’effettiva armonizzazione delle funzioni e delle competenze assegnate ai diversi soggetti, istituzionali e non, che compongono il sistema formativo integrato.
La reale integrazione dei loro interventi è, infatti, condizione essenziale per la realizzazione di progetti formativi flessibili e modulari, che rispondano alle caratteristiche economico-sociali del territorio e promuovano il successo formativo e professionale di ciascun giovane, attraverso azioni d’informazione ed orientamento mirate e personalizzate.
REGIONI, PROVINCE DELEGATE E COMUNI
- regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione tra scuole, agenzie formative e servizi per l’impiego, delle informazioni relative ai giovani soggetti all’obbligo formativo che abbandonano il percorso;
- disciplinano la costituzione delle banche dati;
- disciplinano le modalità di scambio di informazioni fra i diversi soggetti preposti all’obbligo, per favorire l’orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.
AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA d’intesa con la Regione, promuove con le Province, gli interventi da assumere a livello territoriale per favorire e sostenere le iniziative di informazione e orientamento e gli altri interventi necessari per la piena attuazione dell’obbligo formativo, con particolare riguardo ai passaggi tra i sistemi e il riconoscimento dei crediti nel quadro del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro.
ISTITUZIONI SCOLASTICHE promuovono in collaborazione con i centri di formazione professionale incontri di informazione e orientamento per gli studenti che compiono nell’anno successivo il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli previsti e comunicano ai servizi per l’impiego informazioni su:
- gli studenti che compiono nell’anno successivo il quindicesimo anno di età, con
l’indicazione del percorso scolastico seguito;
- le scelte formulate all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo, degli
studenti soggetti all’obbligo formativo e i nominativi di coloro che non hanno
formulato alcuna scelta;
- i nominativi degli studenti che hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra
scuola, di quelli che, in base alla scelta di cui sopra, intendono passare al sistema
della formazione professionale, di quelli che hanno cessato di frequentare l’istituto
prima del 15 marzo.
Altro compito è quello di concordare con i servizi per l’impiego e con l’ente locale competente, le modalità di reciproca collaborazione ai fini della tenuta dell’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico.
AGENZIE FORMATIVE
- informano i servizi per l’impiego sui giovani che abbandonano il percorso formativo intrapreso, secondo la modalità di regolamentazione stabilita dalle regioni, dalle province delegate e dai comuni;
- strutturano percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze di base, tecnicoprofessionali e trasversali, anche mediante le attività di tirocinio;
- sviluppano misure di accompagnamento, finalizzate a favorire l’inserimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale;
svolgono verifiche in itinere e finali per accertare il conseguimento delle competenze.
SERVIZI PER L’IMPIEGO
- predispongono un’anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l’obbligo scolastico;
- organizzano apposite banche dati contenenti rispettivamente i curricola dei giovani che desiderano assolvere l’obbligo formativo in apprendistato e le richieste di assunzione delle imprese;
- scambiano informazioni con gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l’orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa;
- convocano, per un colloquio di informazione e orientamento, i giovani soggetti
all’obbligo formativo che abbiano comunicato l’intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, oppure abbiano cessato di frequentare la scuola e le attività formative;
- nominano un tutor al fine di personalizzare l’intervento orientativo dei giovani, di
eseguire il monitoraggio del percorso formativo intrapreso, di contattare, ove
necessario, le famiglie o attivare altri servizi di intervento sociale.
Una modalità per assolvere l'obbligo formativo è iscriversi ad una scuola superiore. Con l'ottenimento del titolo di studio o della qualifica professionale sarà assolto anche l'obbligo formativo.
Un ulteriore possibilità è rappresentata da percorsi integrati di istruzione e formazione che consentono, sulla base di intese tra sistema scolastico e formativo di conseguire contemporaneamente il diploma d'istruzione e una qualifica professionale regionale. Tali opportunità possono essere estese anche ai giovani che non hanno compiuto i 18 anni.
Il regolamento prevede anche modalità per facilitare i passaggi da un sistema all'altro, attraverso il riconoscimento dei crediti d'istruzione o di formazione.
In tutti i percorsi integrati e in quelli finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (nei corsi regionali o nell'esercizio dell'apprendistato) i giovani saranno formati sulla prevenzione e tutela della salute, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, infine, sull'organizzazione del lavoro in relazione all'ambito professionale di riferimento.
Le istituzioni scolastiche hanno già predisposto l'anagrafe delle scelte compiute dai giovani quindicenni e le stanno comunicando ai Centri per l'impiego, spetta a loro, in base all'accordo tra Stato, Regioni e Autonomie locali del 2 marzo 2000, organizzare azioni di informazione.
Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo formativo al di fuori del sistema scolastico, accanto alle istituzioni scolastiche e ai Servizi per l’impiego, è previsto il coinvolgimento, da una parte, dei centri di formazione e centri di orientamento e, dall’altra, delle imprese, per l’attivazione di percorsi professionali o di periodi di apprendistato.
I corsi di formazione professionale integrano le conoscenze scolastiche di base con conoscenze di natura tecnico-pratica, per formare figure professionali che siano facilitate all'inserimento nel mondo del lavoro.
La formazione professionale è di competenza della Regione e della Provincia che affidano la realizzazione dei corsi ad altri soggetti (enti di formazione, scuole superiori, associazioni di categoria, ecc.).
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Per partecipare alle attività formative è necessario aver compiuto 15 anni.
Per ottenere una qualifica professionale valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, i percorsi di formazione professionale non possono avere durata inferiore ai due anni.
Al termine del corso i giovani sostengono un esame finale per ottenere un attestato di qualifica.
Il tirocinio o lo stage rappresentano ulteriori opportunità offerte, durante il secondo anno di corso, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Entrambi consentono l'apprendimento pratico in azienda.
L'apprendistato è un contratto di lavoro che prevede contemporaneamente lavoro e formazione. Si rivolge ai giovani di età compresa tra 15 e 24 anni non compiuti.
Chi decide di assolvere l'obbligo formativo con l'apprendistato può rivolgersi al Centro per l'impiego per consultare le richieste di personale pervenute dalle aziende.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 18 mesi, la massima di 4 anni (5 anni nel settore artigiano). Per i giovani in obbligo formativo le ore di formazione annue sono 240 finalizzate all'acquisizione di conoscenze tecnico-professionali e di competenze organizzative, relazionali, gestionali e sulla sicurezza nel luogo di lavoro.
Al termine dell'addestramento pratico e della formazione complementare, l'apprendista sostiene la prova di idoneità all'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato. Il giovane che supera la prova riceve un attestato sulle competenze professionali acquisite.
Con la Legge del 20 gennaio 1999, n. 9, "Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione", l’obbligo di istruzione è stato elevato da otto a dieci anni, fissando quindi l’età obbligatoria al 15° anno di età. Tuttavia, in fase di prima applicazione e fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo ha avuto durata novennale.
L'obbligo formativo (OF) di fatto è stato introdotto dalla Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, configurandolo come diritto/dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni.
Per esercitarlo un giovane, a 15 anni, in pratica, può scegliere di proseguire nella scuola per conseguire un titolo di studio, nella formazione professionale regionale per conseguire una qualifica, nella sua formazione lavorando come apprendista.
Un’ulteriore possibilità è rappresentata dai percorsi integrati di istruzione e formazione (OFI), che le scuole possono progettare e realizzare insieme alle agenzie di formazione professionale e ai soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, in relazione ai fabbisogni formativi indicati dalle Regioni e dagli Enti locali da esse delegati.
I percorsi integrati sono finalizzati a potenziare la capacità di scelta degli alunni e a facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione professionale.
Con la Legge 10 febbraio 2000 n. 30, "Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione" si completa la riforma sull’autonomia del sistema scolastico prevista dall’art. 21 Legge 59/97.
Il sistema educativo di istruzione si articola:
nella scuola dell’infanzia di durata triennale (3-6 anni);
nel ciclo primario, che si chiama scuola di base e ha una durata di sette anni;
nel ciclo secondario, dalla durata di cinque anni.
L’obbligo scolastico inizia al sesto e termina al quindicesimo anno di età.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 n. 257, “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della l. 144/99 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età”, si è previsto che i contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative nel sistema di istruzione scolastica e nel sistema di formazione professionale.
In merito all’apprendistato, che si qualifica come un percorso formativo dell’obbligo scolastico, il Decreto Ministeriale 16/5/2001 ha introdotto 120 ore aggiuntive di formazione esterna all’impresa, definendone obiettivi e standard di riferimento.
In data 8 marzo 2001, con l'obiettivo di qualificare ed innovare il sistema complessivo della Formazione Professionale Regionale, attraverso l’Attuazione dell'obbligo formativo, ristrutturazione e accreditamento degli Enti di Formazione Professionale, contrattazione collettiva nazionale”, le Regioni si sono impegnate, a sottoscrivere apposite convenzioni per l'attuazione dell'obbligo formativo.
Il protocollo, di durata triennale (art. 5, protocollo d’intesa MIUR-INAIL, 20 febbraio 2002), prevede un collegamento stabile tra scuola, università e imprese per sviluppare l’azione di informazione/formazione in specifiche attività di orientamento, avendo come presupposto: l’”art. 21 della legge 59/97, che consente alla scuola dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio.
Con la Legge 53/03 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” in tema di obbligo formativo è stato ribadito quanto sancito all’art. 68 della Legge 144/99, relativamente alla frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età attraverso percorsi anche integrati di istruzione e di formazione.
Legge del 20 gennaio 1999, n. 9
Legge n. 144 del 17 maggio 1999
L'articolo 68 della legge 144/1999 introduce, come era stato previsto dalla legge 9/1999 sul prolungamento dell'obbligo di istruzione, un obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età, la cui attuazione avviene progressivamente a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000. L'obbligo di formazione può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, nell'esercizio dell'apprendistato.
D. M. n. 323 del 9 agosto 1999
Con questo decreto sono state definite le modalità di adempimento del nuovo obbligo scolastico, che avviene con il conseguimento della promozione al secondo anno di scuola superiore e comunque dimostrando, al compimento del quindicesimo anno, di aver osservato per almeno nove anni le disposizioni sull'obbligo di istruzione. Gli alunni in situazione di handicap possono completarlo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. Sono regolamentati anche i passaggi tra diversi indirizzi della scuola secondaria superiore e le forme di interazione tra istruzione e formazione, prevedendo anche iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti.
D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000
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Con questo regolamento viene disciplinata l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato. L'obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione, nel sistema di istruzione scolastica; nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; nell'esercizio dell'apprendistato.
D.M. n. 489 del 13 dicembre 2001
Con questo decreto il MIUR - ribadendo che "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci" - detta indicazioni circa la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, attribuendo ai dirigenti scolastici l'onere di verificare periodicamente nel corso dell'anno scolastico la frequenza degli alunni assoggettati all'obbligo, assumendo eventualmente, sentiti i consigli di classe, le iniziative più idonee per contenere il fenomeno dell'elusione. In caso di persistenza dovranno informare le autorità comunali, per l'attivazione delle procedure di loro competenza.
Protocollo d’intesa MIUR-INAIL 20 febbraio 2002