Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento è un periodo di formazione “on the job” in azienda che offre ai soggetti l’occasione per un primo approccio con il mondo del lavoro in vista di future scelte occupazionali; attraverso questa esperienza i tirocinanti possono verificare l’applicazione pratica delle nozioni teoriche acquisite nel proprio percorso formativo ed hanno modo di conoscere un contesto organizzativo aziendale dove sperimentare una specifica attività lavorativa; con l’attivazione degli stage le imprese viceversa usufruiscono di un valido strumento di flessibilità di cui si avvalgono per selezionare persone da inserire eventualmente tra il personale in forza. Tra i due soggetti dunque si instaura un rapporto dinamico e costruttivo che il più delle volte può trasformarsi in una opportunità reciproca. Lo stage non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro e non vincola pertanto le imprese ad alcun obbligo di assunzione nel corso o al termine del tirocinio. Gli stage in Italia hanno ricevuto una regolamentazione giuridica con l’art. 18 della Legge 196/97, meglio nota come “Pacchetto Treu” e con il D.M. 142/98 che ne chiarisce ambiti e modalità applicative. La disciplina normativa, oltre a prevedere tutti gli aspetti legati all’attivazione dello stage, stabilisce che l’obiettivo è quello di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
L'istituzione del tirocinio prevede la redazione di due documenti: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo e di orientamento.
La Convenzione di tirocinio è’ l’atto in base al quale si stabilisce formalmente il rapporto tra Ente promotore (Università, Scuola, Centro per l’Impiego, ect) ed Ente ospitante.
Essa contiene l’indicazione del numero del/i tirocinante/i previsto, dal momento che una medesima Convenzione può riguardare più tirocini relativi a diversi soggetti
La Convenzione non contiene l’ indicazione di un termine finale di validità a meno che non
venga espressamente inserito. Se è stipulata per un solo tirocinio, una volta compiuto lo stesso, la Convenzione ha esaurito il suo compito; per ulteriori stagisti dovrà quindi essere redatta una nuova.
Alla Convenzione di stage è sempre allegato il Progetto formativo e di orientamento, documento contenente tutti gli elementi utili per qualificare obiettivi e modalità di svolgimento dello stage e suggella l’impegno che i tre soggetti dello stage (studente,impresa,Università) assumono reciprocamente, firmando il Progetto. ed in particolare:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio,
b) i nominativi del tutor nominato da Formare Srl e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail ed Rc di cui all’art. 3 del D. m. 142/98,
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale previsto per l’inserimento.
La normativa prevede che gli stage possano essere promossi da specifiche tipologie di enti; solo essi hanno facoltà di attivare stage, tutti gli altri soggetti per farlo devono ricorrere all’aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione, tra cui:
- Agenzie regionali per l'impiego
- Strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni
- Università e istituti di istruzione universitaria
- Provveditorati agli studi
- Istituzioni scolastiche statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale
- Centri pubblici di formazione e/o orientamento
- Centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi FSE)
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni
- Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.
Il compito dell'ente promotore è quello di gestire e garantire il corretto svolgimento dello stage attraverso la predisposizione della convenzione, del progetto formativo, della copertura assicurativa e di tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia efficace e conforme alle normative per ambo le parti.
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 142, i soggetti promotori sono tenuti a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico – organizzativo delle attività di stage. Tale presenza non deve essere intesa come costante affiancamento per tutta la durata del tirocinio, ma deve essere finalizzata a concordare con il datore di lavoro le modalità di svolgimento del tirocinio, e a vigilare sull’adempimento di quanto concordato.
La sua attività di fatto si articola in tre fasi:
• verificare la correttezza del percorso formativo indicato dal tutor aziendale;
• monitorare periodicamente la rispondenza dei risultati progressivamente raggiunti dal tirocinante con gli obiettivi programmati;
• predisporre con il tutor aziendale una valutazione finale del percorso formativo-professionale svolto.
Sono i datori di lavoro che accolgono all’interno delle aziende gli stagisti.
Anche per i soggetti ospitanti sono previsti, ai sensi della normativa, alcuni adempimenti ed in particolare:
– agevolare l’esperienza dei tirocinanti nei luoghi di lavoro, fornendo loro tutte le informazioni che
riguardano l’organizzazione aziendale e l’attività svolta dall’impresa;
– rispettare la normativa antinfortunistica e di igiene sul lavoro;
– designare il tutor aziendale come persona incaricata di seguire il tirocinante e di verificare il corretto andamento dello stage;
– informare tempestivamente l’ente promotore di eventuali incidenti che possano coinvolgerlo.
Il tutor aziendale che solitamente s’identifica con un referente del settore o del reparto ove avviene l’inserimento, rappresenta l’interlocutore diretto dello stagista, colui che, responsabile di assistere operativamente la persona, ne individua le potenzialità e ne facilita il percorso formativo. Per questo motivo al tutor si richiedono esperienza, capacità relazionali, predisposizione a definire gli obiettivi del percorso e ad affiancare il tirocinante nel suo apprendimento.
Il suo intervento di fatto consiste nel:
– Illustrare al soggetto, nella fase iniziale dell’inserimento, il complesso delle attività aziendali ed in
particolare approfondire quella del settore ove si svolgerà lo stage.
– Informarlo su tutte le disposizioni regolamentari e sulle normative applicate in azienda, con
particolare riguardo alle norme antiinfortunistiche, comportamentali, igienico-organizzative;
– Comunicare e chiarire dettagliatamente tutti gli aspetti e le informazioni inerenti all’incarico che gli verrà affidato
Redigere, con la collaborazione del tutor del’ente promotore, la valutazione finale del percorso
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 142/98 i tirocini formativi e di orientamento si rivolgono a soggetti che abbiano già assolto all’obbligo scolastico; tale limite è legittimato dalla natura specifica degli stage che, rappresentando un’occasione di incontro tra scuola ed impresa, facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani che siano giunti al termine del loro corso di studi.
La normativa inoltre, proiettata verso un programma di flessibilizzazione del mercato del lavoro, estende anche ai disoccupati (e non solo quindi ai giovani in cerca di prima occupazione) l’opportunità di usufruire di questa esperienza professionale.
- Fino a un 5 dipendenti, un solo tirocinante.
- Da 6 a 19 dipendenti, due tirocinanti.
- Da 20 dipendenti, fino a un massimo pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 142/98 anche i cittadini stranieri possono essere inseriti nelle aziende italiane in qualità di stagisti ed in particolare, per i cittadini comunitari l’attivazione si attua con le medesime modalità sopra richiamate, per i cittadini extracomunitari viceversa, l’inserimento sarà autorizzato solo previo accordo di reciprocità e con criteri che verranno definiti con Decreto del Ministero del Lavoro (ad oggi non emanato).
Inoltre, ai sensi dell’art. 9.c del D.M. 142/98, le imprese tenute ad assumere personale disabile secondo le disposizioni previste dalla normativa in vigore(L. 68/99),hanno facoltà di computare gli stagisti all’interno della quota riservata alle categorie protette.
Secondo l’art. 7 del D.M. 142/98 la durata massima dello stage è così stabilita:
- Studenti scuola secondaria, max 4 mesi.
- Studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea, max 6 mesi
- Allievi degli Istituti professionali di Stato, max 6 mesi
- Lavoratori inoccupati ( o occupati a tempo parziale fino a un massimo di 20 ore) e disoccupati, max 6 mesi.
- Studenti universitari e laureati da non più di diciotto mesi, max 12 mesi.
- Studenti che frequentano dottorati di ricerca, max 12 mesi.
- Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termini degli studi, max 12 mesi.
- Persone svantaggiate (invalidi civili, psichici e sensoriali…), max 24 mesi.
La normativa quindi non prevede una durata minima ma solo un limite massimo (dai 4 ai 24 mesi), limite che non può essere superato nel caso in cui lo stage sia svolto all’interno della stessa azienda.
Viceversa non sono previste limitazioni circa la possibilità per il tirocinante di effettuare più stage, purchè tali esperienze non siano svolte presso la stessa impresa.
Nelle ipotesi in cui lo stagista sia assente per maternità o per l’assolvimento degli obblighi militari, da parte dell’azienda può essere richiesta una momentanea interruzione dello stage, che potrà riprendere regolarmente venuto meno il motivo della sospensione.
Gli obblighi a carico dell’azienda, richiamati dal DM 142/98 e dai modelli di “convenzione” e di “progetto formativo e di orientamento” sullo stage sono:
1) garantire allo stagista l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
2) permettere al tutor dell’ente promotore di monitorare l’andamento dello stage;
3) definire il tutor aziendale;
4) segnalare entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e al soggetto promotore eventuali incidenti durante lo svolgimento del tirocinio.
Inoltre vanno osservate tutte le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
I doveri dello stagista sono riportati nel modello del “progetto formativo e di orientamento” allegato alla DM 142/98, che cita come obblighi del tirocinante:
1) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualunque esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2) rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia d’igiene e sicurezza.
Gli stage come già precisato, non costituendo rapporto di lavoro, debbono essere considerati a titolo gratuito, tuttavia le imprese hanno facoltà di riconoscere “discrezionalmente “ai soggetti, al fine di agevolarli nell’esperienza di inserimento, una somma forfettaria mensile a titolo di rimborso spese.
La somma corrisposta è fiscalmente qualificabile come reddito assimilabile ed è determinata seguendo le regole previste per il reddito da lavoro dipendente. A tale somma, va detratta la ritenuta d’acconto del 20% . Anche sulle modalità di erogazione della somma non vi sono indicazioni legislative, per cui anche questo rimane a discrezione dell’azienda.
Inoltre, possono essere rimborsate le spese sostenute dallo stagista solo dopo presentazione dei relativi giustificativi.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 142/98 gli enti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Direttiva CE n. 33 del 22 giugno 1994
Decreto Ministeriale n. 142 del 25/03/1998
Decreto Legislativo n 345 del 04/08/1999
)